IMU E TASI RESIDENTI ALL'ESTERO

Chiarimenti

07/06/2016 - Ufficio Tributi

Anche per il 2016 i residenti all'estero pensionati, iscritti all'Aire, sono esonerati dal pagamento dell'Imu per un immobile posseduto in Italia purché non locato o dato in comodato. Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).Quindi, non sono tenuti a pagare l'acconto dell'imposta municipale la cui scadenza è fissata per il prossimo 16 Giugno.
I comuni non hanno più la facoltà di assimilare l'immobile posseduto dai residenti all'estero all' abitazione principale.
Rispetto al passato è stato ristretto l'ambito soggettivo di coloro che possono ancora fruire delle agevolazioni. I residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), hanno infatti ancora diritto all'esenzione, ma il beneficio è limitato solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per esempio, se un contribuente risiede all'estero e percepisce una pensione erogata dallo stato italiano non ha diritto all'esenzione.
E i comuni non possono più assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti  all'Aire.
L'agevolazione, ex lege, spetta ai residenti all'estero solo a partire dal 2015. Tuttavia, il regime di esenzione è limitato a quelli «già pensionati». Sono tenuti a pagare l'Imu tutti gli altri soggetti. Il beneficio è limitato a un solo immobile, considerato abitazione principale, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto.