Focus "Aiuti De Minimis"

Nuovo Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2007

17/05/2007 - Ufficio Del Sindaco

La Situazione
È operativo dal 1° gennaio 2007 il nuovo Regolamento sugli aiuti di Stato di Importanza minore (De Minimis). La Commissione ha rivisto, alla luce dell'esperienza degli ultimi 5 anni, alcuni aspetti sostanziali e ne ha ampliato la portata.Quando sì applica
Il regime De Minimis sì applica agli aiuti dì importanza minore che per le caratteristiche che li contraddistinguono non sono soggetti all'obbligo di notifica e non sono in grado di incidere sugli scambi tra stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.

Obiettivi
Incoraggiare gli Stati membri ad investire nel sistema produttivo in conformità alta strategia di Lisbona.

Cosa è cambiato

  1. La novità più importante riguarda fa soglia degli aiuti De minimfs che viene elevata da 100.000 a 200.000 €uro nell'arco di 3 esercizi finanziari. Concorrono a tale limite tutte le sovvenzioni concesse da qualsìasi autorità od organismo che utilizzi risorse di origine comunitaria.
  2. Sono ricomprasi nella normativa De Minimis anche gli aiuti concessi alle imprese sotto forma di garanzie nei limiti dell'80% del prestito, il quale e sua volta non può eccedere il 1.500,000 di Curo.
  3. Possono accedere al regime De Minimis anche le imprese del comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quello dei trasporti (max 100.000 €uro nel triennio), precedentemente esclusi e ora ammessi seppure a particolari condizioni.
  4. Gli aiuti De Minimis non possono essere accordati ad imprese in difficoltà.
Quando viene concesso un aiuto "De Mìnimis" l'Ente concedente deve:
  • informare l'impresa per iscritto circa l'importo dell'aiuto, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) e circa il suo carattere "De Mìnìrnìs" facendo esplicito riferimento al presente Regolamento.
  • acquisire una specifica dichiarazione in forma scritta o elettronica relativa ad eventuali altri aiuti De Minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. L'erogazione può avvenire solo dopo aver verificato che durante il triennio l'impresa non ha superato il massimale (200.000 €).

Le difficoltà di attuazione
Il Regolamento sì applica solo agli aiuti "trasparenti", cioè quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lorda ex ante. Pertanto, per alcune forme di aiuto (prestiti, conferimenti di capitale, misure a favore del capìtale di rischio) è necessario rispettare delle condizioni specifiche che non sempre risultano di facile attuazione.

Riferimenti normativi
Regolamento CE 1928/2006 (GUCE L 371 del 27 dicembre 2006 Articoli 87 e 88 del Trattato.

Informazioni
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