Ordinanza n. 1 del 29-01-2007

Divieto assoluto di abbandono di rifiuti nel territorio comunale

29/01/2007 - Ufficio Del Sindaco

ORDINANZA N° 1

Prot. n. 249 del 29-01-2007
Oggetto: Divieto assoluto di abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

IL SINDACO

DATO ATTO
che il Comune di Scano di Montiferro ha aderito al “Sistema Montiferru” per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che i cassonetti per i rifiuti sono stati rimossi dai loro siti in funzione degli obiettivi stessi del progetto del Sistema Montiferru, finalizzato ad ottenere la raccolta differenziata prevista dalle nuove disposizioni in materia  di smaltimento rifiuti solidi urbani;

RITENUTO che è consentito conferire esclusivamente rifiuti  differenziati nel centro di  raccolta nel quale gli stessi vengono confluiti dalla ditta appaltatrice del servizio;

DATO ATTO che occorre garantire l’attuazione alla nuova gestione dell’ambiente tesa a salvaguardare le risorse e le bellezze naturali ed impedire, al contempo, qualsiasi forma di inquinamento e di incivile degrado dell’ambiente circostante mediante l’abbandono dei rifiuti;

DATO ATTO che gran parte della cittadinanza, dando prova di profondo senso civico, di rispetto nei confronti della tutela della salute pubblica, della conservazione e del miglioramento delle condizioni ambientali, ha provveduto ad ottemperare e ad assicurare la propria collaborazione nell’attuazione del nuovo sistema di smaltimento;

VERIFICATO che alcune situazioni di inciviltà, dovute al comportamento non educato ed irrispettoso, continuano a riscontrarsi da parte di una minoranza di persone che, così agendo, danneggiano la salute della collettività, la natura e l’ambiente circostante, si rende necessaria l’adozione del presente provvedimento da parte dell’Autorità Comunale;

VISTO l’art.6 e ss. del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

VISTO
l’art.22 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO
  il Decreto 5 Aprile 1997, n° 22, (Legge Ronchi);

VISTO
  l’art. 15 lett.f del D.Lgs.30 Aprile1992, n° 285 e successive modificazioni

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

E’ fatto assoluto divieto di ABBANDONARE  I RIFIUTI , DI QUALSIASI TIPO , in aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio,  sia nell’abitato che nell’agro comunale.
Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovrà essere attuato esclusivamente in base ai criteri indicati dall’Autorità comunale sulla base degli indirizzi previsti dal Sistema Montiferru.
Si dovrà provvedere, in ottemperanza a quanto stabilito, a smaltire i propri rifiuti con le modalità elencate nel nuovo sistema di raccolta per  le varie tipologie di rifiuti prodotti seguendo il calendario diffuso presso tutte le famiglie di Scano di Montiferro.

Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di  € 1.000,00.

L’Amministrazione Comunale si riserva di esperire azione penale, presso la Procura della Repubblica, nei confronti dei contravventori, in caso di reiterata  violazione alla presente ordinanza.

I Vigili Urbani , i barracelli  e  la Forza Pubblica  sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.